EMERGENZA CORONAVIRUS
Il Decreto Cura Italia spiegato dal consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Il dottore commercialista Giuseppe Liuzzi spiega, dividendo in tre articoli, il decreto del Consiglio dei Ministri con gli aiuti alla popolazione

Fasano - In questa prima parte, il dott. Giuseppe Liuzzi spiega le agevolazioni per le imprese.
Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 prevede una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi.
Di seguito si fornisce una breve sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese e per i cittadini.
Con gli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 38 è riconosciuta un'indennità una tantum per il mese di marzo di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS dell'Ago Commercianti ed Artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.
In merito a tali indennità che saranno erogate dall'INPS, previa domanda telematica da inviare mediante PIN INPS, CNS frma digitale o SPID Identità digitale, si evidenzia che ad oggi non è ancora possibile presentare alcuna domanda e che la stessa INPS precisa che non ci sarà nessun click day e che le domande saranno aperte a tutti i contribuenti.
L'articolo 62 accorda una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (IVA, ritenute, contributi, inail).
L'articolo 64 introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro.
L'articolo 65 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.
L'articolo 68 introduce la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali INPS.
L'art. 19 e l'art. 22 del Decreto prevedono che i datori di lavoro, possano sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del trattamento ordinario ed in deroga di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19”.
Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19, si sottolinea che ad oggi la procedura non è ancora perfezionata e si auspica che l'INPS semplifichi la procedura di concessione del trattamento, potrà essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
L'art. 56 e seguenti introducono importanti misure di sostegno finanziario alle micro, piccole, medie imprese, professionisti e lavoratori autonomi colpite dall'epidemia di COVID-19 disponendo la sospensione delle scadenze fino al 30 settembre 2020, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare, facendone richiesta al soggetto creditore mediante autocertificazione, le imprese italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti, linee di credito, mutui ed altri finanziamenti rateali.
di Redazione
20/03/2020 alle 20:25:58
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